Due punti di penalizzazione per il Nardò: è ufficiale il provvedimento della procura federale, che punisce così la squadra salentina in seguito ai ritardi sui pagamenti degli stipendi.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla LND:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1333 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessio ANTICO, e della società AC NARDO', avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio ANTICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AC Nardò Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto:

- al calciatore Giacomo Mengoli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.135 2025- 26 del 30.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 02.04.2026;

- al calciatore Guido Davi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.144 2025-26 del 31.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;

- al calciatore Camillo Francesco De Luca, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.139 2025-26 del 07.04.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;

- al calciatore Luca Guadalupi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.300 2025-26 del 25.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 26.03.2026;;

AC NARDO', per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessio Antico;

? vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

? Sig. Alessio ANTICO,
? Società AC NARDO', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Antico;

? vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

? vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

? rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

? 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio ANTICO,

? 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato s.s. 2026/2027 per la società AC NARDO';

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